IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista  la  direttiva  96/35/CE  del  Consiglio  del  3 giugno 1996,
relativa  alla  designazione  e alla qualificazione professionale dei
consulenti  per  la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo
codice della strada;
  Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
delle  direttive  96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  4  settembre  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale  n.  282  del  2  dicembre  1996,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE
relativa   alle   norme  per  il  trasporto  su  strada  delle  merci
pericolose;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le politiche comunitarie e dei
trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  dell'interno,  della  giustizia  e  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "impresa":  una o piu' persone fisiche, una persona giuridica
con  o  senza  fini  di  lucro,  una  associazione senza personalita'
giuridica  con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il
carico o lo scarico di merci pericolose;
    b)  "capo  dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante
dell'impresa;
    c)   "consulente   per   la  sicurezza  dei  trasporti  di  merci
pericolose",   in  appresso  denominato  "consulente":  ogni  persona
designata  dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare
le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di
cui all'articolo 5;
    d)  "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato
A  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 4
settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada,
e  nell'allegato  al  decreto  legislativo  13 gennaio 1999, n. 41, e
successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti
              - La  legge  5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Diposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".
              - La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996
          e' stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996.
              - Il  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
          "Il nuovo codice della strada".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione  del  4 settembre  1996  vedi  nelle  note alle
          premesse
              - Per  il  decreto  legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
          vedi nelle note alle premesse.